3 Luglio 2025 - Con la sentenza numero 96, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998, sollevate dal Giudice di pace di Roma, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR).
D'altra parte, la Consulta ha riaffermato che il trattenimento nei CPR implica un «assoggettamento fisico all’altrui potere», che incide sulla libertà personale, ritenendo l'attuale "normativa del tutto inidonea" a definire, con sufficiente precisione, quali siano i «modi» della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo in cui sono private della libertà personale, disciplina che attualmente è rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali. La Corte ha evidenziato che non è a essa consentito porre rimedio al difetto normativo, ma che "ricade sul legislatore il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta".
“La Corte Costituzionale ha fatto emergere la disumanità nei CPR attivi in Italia (9) e in quello - inutile, perché ci sono posti vuoti in quelli in Italia - creato in Albania, che contrasta con alcuni articoli della Costituzione”. Lo sottolinea S.E. mons. Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei che si occupa di immigrazione, nonché presidente della Fondazione Migrantes. "Ci si aspettano modifiche importanti sui luoghi, sui tempi e sui metodi del trattenimento amministrativo di persone migranti irregolari che hanno un decreto di espulsione”.
