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Cpr, Corte costituzionale: l’attuale normativa è del tutto inidonea. Legislatore deve intervenire

3 Luglio 2025 - Con la sentenza numero 96, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998, sollevate dal Giudice di pace di Roma, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR). D'altra parte, la Consulta ha riaffermato che il trattenimento nei CPR implica un «assoggettamento fisico all’altrui potere», che incide sulla libertà personale, ritenendo l'attuale "normativa del tutto inidonea" a definire, con sufficiente precisione, quali siano i «modi» della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo in cui sono private della libertà personale, disciplina che attualmente è rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali. La Corte ha evidenziato che non è a essa consentito porre rimedio al difetto normativo, ma che "ricade sul legislatore il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta". “La Corte Costituzionale ha fatto emergere la disumanità nei CPR attivi in Italia (9) e in quello - inutile, perché ci sono posti vuoti in quelli in Italia - creato in Albania, che contrasta con alcuni articoli della Costituzione”. Lo sottolinea S.E. mons. Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei che si occupa di immigrazione, nonché presidente della Fondazione Migrantes. "Ci si aspettano modifiche importanti sui luoghi, sui tempi e sui metodi del trattenimento amministrativo di persone migranti irregolari che hanno un decreto di espulsione”. Corte Costituzionale

Corte costituzionale: “illegittima” l’esclusione dall’iscrizione anagrafica

3 Agosto 2020 - Roma - Escludere i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, “invece di aumentare il livello di sicurezza pubblica, finisce col limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell’autorità pubblica su persone che soggiornano regolarmente nel territorio statale, anche per lungo tempo, in attesa della decisione sulla loro richiesta di asilo. Inoltre, negare l’iscrizione all’anagrafe a chi dimora abitualmente in Italia significa trattare in modo differenziato e indubbiamente peggiorativo, senza una ragionevole giustificazione, una particolare categoria di stranieri”. Per questo motivo la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 13 del primo “Decreto Sicurezza”, n. 113/2018. La Consulta spiega che “la previsione viola l’articolo 3 della Costituzione sotto due distinti profili”. In primo luogo, “è viziata da irrazionalità intrinseca, in quanto, rendendo problematica la stessa individuazione degli stranieri esclusi dalla registrazione, è incoerente con le finalità del decreto, che mira ad aumentare il livello di sicurezza”. In secondo luogo, “riserva agli stranieri richiedenti asilo un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto ad altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che ai cittadini italiani”. Secondo la Corte costituzionale, “per la sua portata e per le conseguenze che comporta anche in termini di stigma sociale - di cui è espressione, non solo simbolica, l’impossibilità per i richiedenti asilo di ottenere la carta d’identità - la violazione del principio di uguaglianza enunciato all’articolo 3 della Costituzione assume in questo caso anche la specifica valenza di lesione della ‘pari dignità sociale’”. In conseguenza dell’incostituzionalità della norma sul divieto dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, sono state dichiarate incostituzionali anche le restanti disposizioni dell’articolo 13 del primo “Decreto Sicurezza”, che prevedevano, tra l’altro, che il permesso di soggiorno costituisse documento di riconoscimento in luogo della carta d’identità, e che l’accesso ai servizi erogati ai richiedenti asilo fosse assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza.