23 Marzo 2026 - L’entrata in vigore del cosiddetto
“Decreto Sicurezza” (decreto legge n. 23/2026) segna un punto di non ritorno nella gestione della protezione internazionale in Italia. Con una stretta senza precedenti su identificazioni, respingimenti e tempi di trattenimento, il provvedimento si pone l’obiettivo di blindare le frontiere e velocizzare le espulsioni.
Tuttavia, per leggere correttamente le pieghe di questa riforma, non bastano i codici. Serve uno sguardo che conosca il diritto, ma che sappia anche cosa significhi vivere quel diritto. Insieme alle colleghe e ai colleghi del
Ciac (Centro immigrazione asilo e cooperazione di Parma), ente di tutela di cittadini migranti, sono quotidianamente impegnato a tradurre la norma in tutele concrete, ma sono anche una persona migrante che ha vissuto sulla sua pelle l’esperienza della marginalizzazione e dell’ingiustizia delle leggi.
È da questa doppia osservazione – tecnica e umana – che emerge la preoccupazione più grande: l’idea che una legge possa giustificare l’eclissi delle garanzie fondamentali.
Il ricatto dell’identità e la rimozione del trauma
Il punto più critico riguarda l’
obbligo di cooperazione per l’accertamento dell’identità. Sulla carta sembra una norma di buon senso; nella realtà dei fatti, è un paradosso giuridico. Chiedere a chi fugge da torture, regimi oppressivi o reti di tratta di “cooperare immediatamente” sotto minaccia di sanzioni procedurali significa ignorare la psicologia del trauma.
L’identità di un sopravvissuto non è un dato che si consegna a comando: è un percorso di fiducia. Accelerare questi tempi significa condannare all’irregolarità persone vulnerabili che, per timore o shock, non riescono a narrare subito la propria storia. In questo modo, la sanzione amministrativa finisce per colpire non chi mente, ma chi ha subìto troppo per poter parlare subito.
L’eccezione come norma: i Cpr e la deroga perenne
Il decreto estende i poteri straordinari fino al 2028, permettendo
deroghe sistematiche a quasi ogni norma non penale per la gestione dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Questa scelta trasforma lo Stato di diritto in uno Stato di eccezione permanente. Trattenere una persona fino a 18 mesi in un Cpr significa sottoporla a una “pena” senza reato, spesso in strutture dove la dignità minima è un miraggio.
L’esperienza sul campo ci insegna che i Cpr sono zone grigie di sospensione dei diritti. La recente sentenza n. 3857/2025 del Consiglio di Stato ha già evidenziato carenze sanitarie inaccettabili, specialmente per chi soffre di fragilità psichiche. Eppure, la risposta politica è il potenziamento di questo modello di isolamento, a scapito di forme di accoglienza che favoriscano la trasparenza e l’inclusione.
Una giustizia sacrificata alla statistica
L’accelerazione delle procedure rischia di svuotare di significato il diritto alla difesa. Se i tempi diventano troppo contratti, il ricorso diventa un atto formale privo di efficacia. Non possiamo dimenticare che, nelle sezioni specializzate dei Tribunali, una larghissima parte dei dinieghi delle Commissioni territoriali viene ribaltata: la magistratura riconosce spesso quella protezione che una procedura frettolosa avrebbe negato.
Invocare
l’articolo 3 della nostra Costituzione non è un esercizio di retorica, ma una necessità legale. La Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza; questo decreto, al contrario, ne costruisce di nuovi. La vera legalità non viene assicurata dalla velocità delle espulsioni, ma dalla tenuta delle garanzie. (
Gazmir Cela, responsabile area cittadinanza Ciac | "Migranti Press" 2 2026)