28 Agosto 2020 –
Palermo – Le misure adottate “sembrano esorbitare dall’ambito dei poteri attribuiti alle regioni” e rischiano di “ingenerare difficoltà di coordinamento tra le autorità”, anzi “potrebbero proprio esse stesse creare le condizioni di potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica che avrebbero, invece, inteso scongiurare”, vista la difficoltà di “organizzare nei ristretti tempi indicati l’attività di sgombero in condizioni di sicurezza” degli hotspot. Il presidente della terza sezione del Tar di Palermo, Maria Cristina Quiligotti, ha accolto l’istanza cautelare presentata dal governo nazionale e ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che prevede lo sgombero e la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’Isola per un presunto rischio sanitario legato all’emergenza Covid. La camera di consiglio per la trattazione collegiale è stata fissata per il 17 settembre prossimo, ma il giudice amministrativo, nel decreto di sospensiva, entra già nel merito del giudizio. Alla base dell’impugnazione da parte del presidente del Consiglio e del ministro dell’Interno c’è la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni. Le misure previste dall’ordinanza “involvono e impattano in modo decisivo sull’organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorioitaliano, che rientra pacificamente nell’ambito della competenza esclusivadello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione” si legge nel decreto cautelare. Il giudice del Tar smonta proprio le fondamenta su cui si basa l’iniziativa fortemente contestata del governatore siciliano, si spinge a dire che “l’esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato al Covid- 19 tra la popolazione locale, quale conseguenza del fenomeno migratorio…appare meramente enunciata, senza che risulti essere sorretta da un’adeguata e rigorosa istruttoria”. Anche sulla chiusura dei porti scrive: “La disposta chiusura dei porti all’accesso dei natanti di qualsiasi natura trasportanti migranti sembra esorbitare parimenti dalla competenza regionale”. (A.T.)


