22 Agosto 2022 – Roma – ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul proprio sito istituzionale, ha comunicato nei giorni scorsi che è stato firmato il decreto interministeriale diretto a definire le modalità di assegnazione del contributo destinato alle cooperative sociali che hanno assunto nel triennio 2018 -2020 soggetti titolari dello status di protezione internazionale. Le predette cooperative hanno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 350 euro mensili.
La legge di bilancio 2018 ha previsto che l’agevolazione trova applicazione per l’intero triennio (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020) per le assunzioni effettuate:con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018; con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2018 in favore delle persone titolari, dalla data del 10 gennaio 2016, dello status di protezione internazionale.
Le cooperative sociali dovranno presentare la domanda direttamente all’INPS.
Il contributo sarà riconosciuto sulla base dell’ordine cronologico di invio dell’istanza e fino all’esaurimento delle risorse disponibili messe a disposizione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pari a 500 mila euro per ciascun anno).
Si specifica che non saranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo l’eventuale integrazione delle risorse finanziarie entro il limite massimo complessivo previsto per il predetto triennio, pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 109, della legge 205 del 27 dicembre 2017.
Appare opportuno ricordare che, in attuazione di regolamentazioni dell’Unione Europea, il nostro sistema prevede tre figure di protezione: status di rifugiato; protezione sussidiaria; protezione umanitaria.
L’eventuale non conformità alla normativa europea delle leggi di attuazione può essere sindacata in via pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia UE.
Lo status di rifugiato riguarda: il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; l’apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni citate e non può o, a causa di timore, non vuole farvi ritorno. La protezione sussidiaria concerne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, da individuarsi: nella condanna a morte o nell’esecuzione della pena di morte; nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La protezione umanitaria, che non è uno status, è invece prevista da leggi nazionali che attuano il “suggerimento europeo” di proteggere persone in stato di vulnerabilità, per le quali sussistano gravi motivi umanitari.
Lo status di rifugiato è tendenzialmente permanente mentre la protezione sussidiaria dura 5 anni rinnovabili; entrambi possono essere revocati per seri motivi oppure per il miglioramento radicale della situazione del Paese di origine. (Alessandro Pertici)


