18 Novembre 2022 – Roma – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, il Decreto 21 settembre 2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce i criteri di assegnazione del contributo in favore delle cooperative sociali che assumono persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.
Il contributo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro mensili, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
L’esonero si applica alle nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
Il lavoratore a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale deve produrre alla cooperativa sociale presso cui vi è stata l’assunzione nell’anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta. (Alessandro Pertici)


