Milano – “Secondo il Tribunale di Milano la legge istitutiva del cosiddetto premio alla nascita di 800 euro una tantum non conferiva all’Inps alcun potere di restringere il numero di beneficiari, escludendo le mamme straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) rispetto all’ordinanza pronunciata ieri dal Tribunale di Milano. “Non è quindi neppure necessario – come avevano fatto invece altri giudici – fare riferimento a quelle norme comunitarie che prevedono la parità di trattamento per i titolari di permesso unico lavoro”, prosegue l’Asgi, rilevando che “in questo caso è proprio la legge nazionale istitutiva a prevedere il beneficio con la massima ampiezza (persino senza alcun limite di reddito) e, dunque, non può essere l’Inps ad escludere l’una e l’altra categoria di stranieri”.
“Confidiamo che ora l’Inps si adegui rapidamente alla decisione del Tribunale – dichiara Alberto Guariso, che assisteva le associazioni ricorrenti (Asgi, Apn e Fondazione Piccini) – evitando così il diffondersi di un contenzioso che sarebbe non solo oneroso per lo stesso Inps, ma, soprattutto, ingiusto per la difformità di trattamento che verrebbe a crearsi in una materia così delicata tra chi agisce in giudizio e chi fa affidamento sulle erronee comunicazioni dell’Inps”. “Nel frattempo – prosegue la nota – è importante che tutte le donne straniere che si trovano almeno al settimo mese di gravidanza entro il 31.12.2017 facciano domanda all’Inps al fine di poter beneficiare della decisione milanese che, lo ricordiamo, riguarda la ‘discriminazione collettiva’ e quindi tutte le donne straniere regolarmente soggiornanti in Italia, indipendentemente dal titolo di soggiorno”.