Ministero dell’Interno: chiarificazioni sul contributo per il permesso di soggiorno

Roma – Una circolare del Ministero dell’Interno chiarisce le questioni che riguardano il contributo per il rinnovo del permesso di soggiorno in vigore dal 30 gennaio 2012 che va da un minimo di 80 ad un massimo di 200 euro.

 La circolare spiega cosa succede in alcuni casi specifici: smarrimento del permesso di soggiorno, familiari maggiorenni dei titolari di un permesso per asilo o protezione umanitaria e casi in cui il permesso di soggiorno venga rifiutato.
In caso di smarrimento la normativa in vigore non prevede l’emissione di un permesso di soggiorno “duplicato”. Pertanto, poiché gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento, con i relativi costi, lo straniero è tenuto al pagamento del contributo. Tuttavia poiché l’ammontare del contributo è commisurato al periodo di validità del titolo di soggiorno lo straniero deve pagare l’importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso rilasciato.
Per quanto riguarda i familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria, la circolare chiarisce che devono pagare il contributo. Il Ministero dell’economia e delle finanze afferma infatti che i casi di esenzione, come quello per i titolari di permessi di asilo o protezione umanitaria, “assumono carattere tassativo non suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo”. Pertanto tale esenzione non si applica anche ai loro familiari maggiorenni che sono tenuti al versamento del contributo.
A chi si vede rifiutato invece il permesso di soggiorno non spetta alcun rimborso delle somme versate a titolo di contributo, in quanto si tratta di un corrispettivo in relazione ad un servizio reso dall’Amministrazione. È previsto solo il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro) dietro istanza dell’interessato al Ministero dell’economia e delle finanze.