Roma – La durata massima del soggiorno dei minori stranieri nel nostro Paese è adesso di 120 giorni. Trenta in più rispetto al limite di 90 giorni previsto dall’articolo 9 del regolamento n.535/1999, ora modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2011, n. 191 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) in vigore da ieri. Ne da notizia il sito del Ministero dell’Interno spiegando che il totale di 120 giorni di permanenza deve derivare dalla somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell’anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato per i minori stranieri può proporre alle autorità competenti di estendere la durata del soggiorno solo in relazione a casi di forza maggiore e non più anche per progetti che comprendano periodi di attività scolastica, come invece prevedeva il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.535/99, che individua i compiti del Comitato.
L’organismo ha, in generale, il compito di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità con i principi della della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989.
Si definisce ‘minore accolto’, – si legge sul sito – in base al regolamento del ’99, il “minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato” non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea “di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento”.