Roma – Registrato alla Corte dei Conti il 12 settembre 2011, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2011 che determina i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2011-2013.
I fondi relativi agli esercizi finanziari 2011- 2013 – informa il Ministero degli Interni – saranno assegnati sulla base di progetti, riferiti a minoranze linguistiche ammesse a tutela, che abbiano la finalità: di realizzare sportelli linguistici che si avvalgano di personale esperto nelle lingue ammesse a tutela, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale; di istituire corsi di formazione, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, per la conoscenza e l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni; di utilizzare traduttori e/o interpreti; di realizzare progetti in materia di toponomastica per l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali; di realizzare iniziative culturali che contribuiscano alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione, delle lingue ammesse a tutela.
Per favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici, i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli capo-fila, cioè sportelli unici per area che offrano servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune. Lo sportello unico per area dovrà tendenzialmente rappresentare una aggregazioni ottimale, ossia il numero massimo di comuni che può essere servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture disponibili.


