Da “Toscana Immigrazione”, pagina pubblicata sul settimanale “Toscana Oggi” e a cura, fra gli altri, della Migrantes
Firenze – La materia del ricongiungimento familiare è stata, negli ultimi anni, oggetto di continue modifiche a seguito di interventi legislativi (D.Lgs. n. 5/2007, D.Lgs. n. 160/2008 e, infine, dalla legge n. 94/2009) che ne hanno reso più restrittivo l’esercizio da parte dei cittadini stranieri e di interventi giurisprudenziali che hanno, invece, ampliato la platea dei titolari alla riunione familiare.
Titolari del diritto al ricongiungimento familiare Il diritto al ricongiungimento familiare spetta allo straniero titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, studio, motivi religiosi, motivi familiari di durata non inferiore a 1 anno, nonché allo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata può domandare il ricongiungimento familiare.
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con sentenza n. 12680/2009, depositata in Cancelleria il 20 maggio 2009, ha statuito che il ricongiungimento familiare è possibile anche per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
La Suprema Corte, pronunciandosi sul caso di un cittadino brasiliano al quale era stata negata la possibilità di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare con la moglie, ha ritenuto irragionevole la disparità di trattamento tra le diverse tipologie di permesso in ragione del fatto che il permesso per attesa cittadinanza è da annoverare tra quei permessi che garantiscono un livello di stabilità maggiore. Proprio per questo, la Corte ha precisato che una disparità di trattamento «rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali».
Allo straniero destinatario delle misure di protezione temporanea non si applicano le disposizioni sul ricongiungimento di cui all’art. 29 T.U. sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), ma la disciplina appositamente prevista dal D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85 (di attuazione della direttiva 2001/55/CE).
Lo straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 giorni successivi alla scadenza, in possesso della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza, può ottenere il nulla osta al ricongiungimento (circ. Ministero Interno 17.10.2006).
Familiari per i quali è consentito il ricongiungimento con lo straniero I familiari per cui può essere chiesto il ricongiungimento sono: A) coniuge di età non inferiore a 18 anni, purché non sia intervenuta separazione legale. La legge n. 94/2009 ha introdotto il divieto di ricongiungimento quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge già presente nel territorio nazionale. La modifica è stata introdotta al fine di evitare la ricomposizione in Italia di famiglie straniere con più di due coniugi (la novità vale anche per i genitori di cui al successivo punto C); B) figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore età deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza) non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso: l’atto di assenso da parte del genitore residente all’estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all’Ufficio visti della Rappresentanza. Sono esclusi dal diritto in esame, pertanto, i figli coniugati, a conferma dell’attenzione del legislatore verso il nucleo familiare inteso in senso stretto, come insieme di soggetti legati da vincoli di sangue (o ad esso equiparati), ma anche di mutuo sostentamento affettivo ed economico, che manca nel caso del figlio che si sia costituito un nucleo familiare a sé. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/2007, l’autorità consolare italiana deve accertare, per ciò che interessa, la minore età. Peraltro, nulla è detto sul procedimento da seguire per la verifica della sussistenza della minore età né nella legge sull’immigrazione né in altra fonte normativa. L’unica disposizione pertinente è l’art. 8 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 (“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”), ai sensi del quale spetta al giudice di disporre, anche d’ufficio, la necessaria perizia e, qualora il dubbio permanga, la minore età si presume ad ogni effetto. La giurisprudenza italiana di merito (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 27 ottobre 2005, Tribunale di Parma, decreto 9 gennaio 2006) ritiene decisivo l’esito della radiografia del polso o densitometria ossea; C) genitori a carico, se privi di altri figli nel Paese d’origine o di provenienza ovvero se hanno più di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute: la verifica della condizione di carico spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare; D) figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l’invalidità totale; E) ascendenti diretti di primo grado del titolare dello status di protezione internazionale minore non accompagnato; F) figli adottivi e i minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai figli. Se manca la documentazione di parentela attestante il rapporto di parentela di cui alle lettere B), C) e D) (di cui sopra) ovvero c’è motivo di dubitare sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.