Corte UE boccia reato clandestinità

Centro Astalli: “Soddisfatti” per sentenza

Lussemburgo – La Corte di Giustizia Europea mette al bando la detenzione per il reato di clandestinità. Oggi, infatti, la Corte ha considerato la reclusione per gli irregolari, introdotta dalla normativa italiana nel 2009 (cosiddetto “pacchetto sicurezza”), in contrasto con la direttiva comunitaria sui rimpatri.

 
A porre in contrasto la legge italiana con la direttiva comunitaria, si legge in una nota diffusa dalla Corte, è la reclusione con cui l’Italia punisce “il cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare che non si sia conformato a un ordine di lasciare il territorio nazionale”.
Secondo i giudici europei, “gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo, una pena detentiva solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare su detto territorio”.
In conseguenza della sentenza UE, conclude la Corte del Lussemburgo, il giudice nazionale “dovrà quindi disapplicare ogni disposizione nazionale contraria alla direttiva – segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni – e tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”.
Il Centro Astalli guarda con “soddisfazione” alla sentenza della Corte Europea che mette al bando la detenzione per il reato di clandestinità.
“Un provvedimento importante che conferma le osservazioni critiche rivolte da molti enti di tutela, tra cui il Centro Astalli, al momento del varo di tale norma”, commenta padre Giovanni La Manna, Presidente del Centro Astalli: “in tema di immigrazione occorrono norme di buon senso, di effettiva attuazione e ispirate al rispetto dei diritti umani fondamentali. La detenzione per il reato di clandestinità certamente non lo è”.